Pubblico in volata
questo articolo di Orizzonte scuola. Il Miur ha finalmente dato alle università le indicazioni necessarie per attivare il TFA! Ecco le news:
Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74 di Indicazioni operative
per le prove di selezione di cui all’articolo 15 del dm n. 249/10. Le
Università pubblicano il bando di concorso entro il 3 maggio 2012. Dal 4
maggio 2012 e fino al 4 giugno 2012 è attivata la procedura
informatizzata di iscrizione on-line. Dal 06 al 31 luglio, suddivisi per
classe di concorso, i test di accesso.
Indicazioni operative per le
prove di selezione di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.
249
Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento
sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell’art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244″;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca dell’11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di
svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi
di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 10
settembre 2010, n. 249″;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 14 marzo 2012, n. 31, con il quale è stato definito il
numero dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado, per l’a.a. 2011-12;
VISTO il parere espresso in data 29 marzo 2012 dal Garante per la
protezione dei dati personali, richiesto ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;
RITENUTO di dover fornire indicazioni operative in merito alle
modalità di svolgimento del test preliminare e delle ulteriori prove di
selezione, di cui all’articolo 15, comma 5, del Decreto Ministeriale n.
10 settembre 2010, n. 249;
D E C R E TA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Il Ministero è responsabile della definizione dei contenuti e
delle modalità di svolgimento del test preliminare per l’accesso ai
corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al DM del 10 settembre 2010,
n. 249.
2. Le Università determinano autonomamente i contenuti della prova
scritta e della prova orale, di cui all’articolo 15, comma 5, del DM del
10 settembre 2010, n. 249.
3. Le Università pubblicano il bando di concorso entro il 3 maggio 2012.
Dal 4 maggio 2012 e fino al 4 giugno 2012 è attivata la procedura
informatizzata di iscrizione on-line, di cui all’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le Università curano le attività organizzative connesse allo
svolgimento del test e delle prove, tenendo conto delle specifiche
esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi
specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
5. Le Università nominano un responsabile del procedimento, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm, al fine di garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento, dei criteri e delle
procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici.
Articolo 2
(Procedura di iscrizione)
1. I candidati devono iscriversi al test, esclusivamente con modalità on-line attraverso la procedura di cui all’Allegato 1.
2. Tale procedura prevede che i candidati inseriscano i seguenti
dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza
e recapito, Università e classe di abilitazione prescelta, titoli di
ammissione, previa visione dell’informativa di cui all’allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I dati di cui al comma 2, sono trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura selettiva di accesso ai corsi per il
tirocinio formativo attivo.
4. Le Università rendono disponibile le informazioni inerenti il
perfezionamento dell’iscrizione, incluse le modalità di pagamento del
contributo per la partecipazione al test.
5. I titoli eventualmente autocertificati quale attestazione del
possesso dei requisiti d’accesso, devono essere verificati dalle
Università prima della pubblicazione dei risultati della prova scritta
e, laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, i candidati sono
esclusi dalla procedura selettiva. L’Università può in ogni caso
adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza
nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti
richiesti.
6. La procedura di iscrizione al test relativo a ciascuna classe di
abilitazione si conclude con il pagamento del contributo all’Università
scelta dal candidato. La ricevuta di tale pagamento costituisce prova
dell’avvenuta iscrizione e può essere presentata il giorno del test,
qualora il candidato non risultasse nell’elenco predisposto
dall’Università.
Articolo 3
(Test preliminare)
1. Il test preliminare di cui all’articolo 1, comma 1 è predisposto
da una commissione di ispettori ed esperti del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. Il test ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale
per ciascuna classe di abilitazione e si svolge secondo il calendario,
definito a livello nazionale, di cui all’allegato 3, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Il test comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro
opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l’unica
esatta. Fra questi, 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in
lingua italiana, anche con riferimento alla comprensione di uno o più
testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto
di insegnamento della classe.
4. La risposta corretta vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
5. Il test ha inizio presso tutte le sedi alle ore 10.00 per le
sessioni calendarizzate al mattino e alle ore 15.30 per le sessioni
calendarizzate nel pomeriggio. Per lo svolgimento del test è assegnato
un tempo di tre ore.
Articolo 4
(Prova scritta e Prova orale)
1. Possono accedere alla prova scritta i candidati che abbiano
conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare.
2. Possono accedere alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
3. Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore a
15/20 è condizione per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo in
relazione al posizionamento in graduatoria rispetto ai posti
disponibili.
4. I contenuti e il calendario delle prove scritte e orali sono
predisposti autonomamente dell’ateneo che ne assicura adeguata
pubblicità.
Articolo 5
(Valutazione dei titoli)
1. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell’allegato 4, parte integrante del presente decreto.
2. I titoli sono presentati dai candidati secondo le modalità previste dal bando.
Articolo 6
(Graduatoria)
1. L’ateneo formula la graduatoria finale, per ciascuna classe di abilitazione.
2. La graduatoria degli ammessi al TFA è predisposta sommando, ai
punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test
preliminare, i risultati della prova scritta e i risultati della prova
orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a
21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale,
il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso
di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore
anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di
ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.
3. L’ammissione al TFA avviene secondo l’ordine della graduatoria per
ciascuna classe di abilitazione, per un numero di candidati non
superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel
bando.
4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a
classi di abilitazione diverse, il candidato deve optare per
l’iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta
da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili
indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è
attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi
Roma, 23 aprile 2012
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniele Livon
Allegati