mercoledì 7 ottobre 2015

La scelta delle istituzioni scolastiche.

Sulla questione c'è molta confusione, soprattutto per chi appartiene alle CDC 43, 50, 51 e 52, quindi veniamo al punto: si possono cambiare le 20 scuole?


Riguardiamoci decreti e note esplicative.


Il dm 6 luglio 2015, art. 2 comma 7 (vedi qui) dice “I soggetti già collocati nelle graduatorie di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto ed aventi titolo all'iscrizione nell'elenco aggiuntivo delle graduatoria di II fascia di istituto ai sensi del D.M. 326/2015, per insegnamenti appartenenti ad ordini di istruzione diversi da quelli per i quali sono collocati in graduatoria, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento di inizio triennio ed ai soli fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi di cui al presente decreto per i nuovi insegnamenti.


La nota del Miur del 25 settembre (vedi qui) è ancora più chiara e ha lo scopo di evitare eventuali sostituzioni abusive: “Fermo restando il carattere triennale delle graduatorie di istituto costituite a decorrere dall’a.s. 2014/15, i docenti che figurano da inizio triennio anche nelle graduatorie di qualsiasi fascia per insegnamenti diversi da quelli per i quali ci si inserisce in II fascia aggiuntiva, possono inserire/cambiare una o più istituzioni scolastiche della Provincia di iscrizione, ai soli fini dell’inserimento nella II fascia aggiuntiva. In particolare, le sedi già espresse ad inizio triennio possono essere cambiate esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva. Non possono essere mutate le sedi ove risultino già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva.
E più avanti (punto 7): “- gli aspiranti presenti su I° grado e II° grado, che abbiano acquisito una abilitazione valida per un solo grado [la nostra è valida, a cascata, per due gradi!] ovvero una abilitazione relativa a una classe di concorso i cui insegnamenti non siano impartiti in una o più delle sedi scelte [ad esempio una scuola A051-52 che non abbia la A050, ma trovarne di scuole così...] in occasione della costituzione triennale delle graduatorie, possono cambiare una o più delle sedi ove l’insegnamento non è impartito, nel rispetto dei vincoli sopra illustrati...”



Questo diritto alla sostituzione non include quelli di "lettere" che in terza fascia erano iscritti a più graduatorie di ordini diversi (ossia le medie, con la 43, e le superiori, con una fra 50, 51, 52) perché noi di lettere siamo abilitati ad una classe di concorso, e, a cascata, a “tutte” le altre.  Chi è abilitato alla 50 è abilitato anche alla 43 (abilitazione a cascata) e chi è abilitato alla 43 è abilitato anche alla 50 (abilitato a cascata inversa). Stessa cosa per chi è della 51 o della 52. Quindi non possiamo lamentarci di essere abilitati ad una sola cdc per cui non abbiamo molte scuole in lista perché siamo abilitati a cascata anche nell’ordine di scuola inferiore (o, a cascata inversa, nella 50). Infatti nell'atto di compilare il modello B (scelta delle scuole) inseriamo tutti i titoli di abilitazione, anche quelli a cascata!

Esempio, se io (abilitato A50 e, a cascata, 43) avessi caricato i punti alle medie (43), ma avessi soprattutto scuole superiori in lista (50, 51, 52), essendo abilitato a cascata anche per le medie e richiedendo l’inserimento in seconda fascia per TUTTE le cdc in cui sono abilitato (in questo caso solo la 50) non potrei cambiare le 20 scuole perché in quelle 20 sarei in seconda fascia (in terza per 51 e 52).

Allora che senso ha la norma?

La legge era stata studiata per i matematici che non hanno l’abilitazione a cascata inversa (e, forse, nemmeno quella a cascata), ma che, cambiando scuole, hanno la possibilità di lavorare in seconda fascia.

Quindi gli abilitati in materie letterarie non hanno la possibilità di cambiare?

C’è solo un cavillo che ci (mi riferisco ai docenti di lettere A043-A050) permetterebbe di cambiare scuole.

Chi avesse scelto una scuola SOLO 51 O 52 in terza fascia e fosse abilitato per la 50 e la 43 potrebbe sostituirla a favore di una 43 o di una 50. Il problema è che quasi tutte le scuole che hanno cdc 51 e 52 hanno anche la 50, quindi non è possibile cambiarle con altre di nostro gusto.