Sulla questione c'è molta confusione, soprattutto per chi appartiene alle CDC 43, 50, 51 e 52, quindi veniamo al punto: si possono cambiare le 20 scuole?
Riguardiamoci decreti e note esplicative.
Il dm 6 luglio 2015, art. 2 comma 7 (vedi qui)
dice “I soggetti già collocati nelle graduatorie di I, II e III fascia delle
graduatorie di istituto ed aventi titolo all'iscrizione nell'elenco aggiuntivo
delle graduatoria di II fascia di istituto ai sensi del D.M. 326/2015, per insegnamenti appartenenti ad ordini di
istruzione diversi da quelli per i
quali sono collocati in graduatoria, possono sostituire, nella stessa
provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse
all'atto della domanda di inserimento di inizio triennio ed ai soli fini
dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi di cui al presente decreto per i nuovi insegnamenti.”
La nota del Miur del 25 settembre (vedi qui)
è ancora più chiara e ha lo scopo di evitare eventuali sostituzioni abusive: “Fermo
restando il carattere triennale delle graduatorie di istituto costituite a
decorrere dall’a.s. 2014/15, i docenti
che figurano da inizio triennio anche nelle
graduatorie di qualsiasi fascia per
insegnamenti diversi da quelli per i quali ci si inserisce in II fascia
aggiuntiva, possono inserire/cambiare una o più istituzioni scolastiche
della Provincia di iscrizione, ai soli fini dell’inserimento nella II fascia
aggiuntiva. In particolare, le sedi già espresse ad inizio triennio possono
essere cambiate esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti gli
insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva. Non possono essere mutate le sedi ove
risultino già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l’inserimento
in II fascia aggiuntiva.”
E più avanti (punto 7): “- gli aspiranti presenti su I° grado e II° grado, che abbiano
acquisito una abilitazione valida per un
solo grado [la nostra è valida, a
cascata, per due gradi!] ovvero
una abilitazione relativa a una classe di concorso i cui insegnamenti non
siano impartiti in una o più delle sedi scelte [ad esempio una scuola A051-52 che non abbia la A050, ma trovarne di scuole così...] in occasione della
costituzione triennale delle graduatorie, possono cambiare una o più delle sedi
ove l’insegnamento non è impartito, nel rispetto dei vincoli sopra illustrati...”
Questo diritto alla sostituzione non include quelli di "lettere" che in terza fascia erano
iscritti a più graduatorie di ordini diversi (ossia le medie, con la 43, e le
superiori, con una fra 50, 51, 52) perché noi di
lettere siamo abilitati ad una classe di concorso, e, a cascata, a “tutte” le
altre. Chi è abilitato alla 50 è abilitato anche alla 43 (abilitazione a
cascata) e chi è abilitato alla 43 è abilitato anche alla 50 (abilitato a cascata
inversa). Stessa cosa per chi è della 51 o della 52. Quindi non possiamo
lamentarci di essere abilitati ad una sola cdc per cui non abbiamo molte scuole in lista perché
siamo abilitati a cascata anche nell’ordine di scuola inferiore (o, a
cascata
inversa, nella 50). Infatti nell'atto di compilare il modello B (scelta
delle scuole) inseriamo tutti i titoli di abilitazione, anche quelli a
cascata!
Esempio, se io (abilitato A50 e, a cascata, 43) avessi
caricato i punti alle medie (43), ma avessi soprattutto scuole superiori in lista (50,
51, 52), essendo abilitato a cascata anche per le medie e richiedendo l’inserimento
in seconda fascia per TUTTE le cdc in cui sono abilitato (in questo caso solo
la 50) non potrei cambiare le 20 scuole perché in quelle 20 sarei in
seconda fascia (in terza per 51 e 52).
Allora che senso ha la norma?
La legge era stata studiata per i matematici che non
hanno l’abilitazione a cascata inversa (e, forse, nemmeno quella a cascata), ma che,
cambiando scuole, hanno la possibilità di lavorare in seconda fascia.
Quindi gli abilitati in materie letterarie non hanno la possibilità di cambiare?
C’è solo un cavillo che ci (mi riferisco ai docenti di
lettere A043-A050) permetterebbe di cambiare scuole.
Chi avesse scelto una scuola SOLO 51 O 52 in terza fascia
e fosse abilitato per la 50 e la 43 potrebbe sostituirla a favore di una 43 o
di una 50. Il problema è che quasi tutte le scuole che hanno cdc 51 e 52 hanno
anche la 50, quindi non è possibile cambiarle con altre di nostro gusto.