mercoledì 18 aprile 2012

TFA: leggere le avvertenze prima dell'uso

Ormai ci avviciniamo a giugno, la primavera si scalda, fioriscono i prati e si esaurisce, poco a poco, anche la nostra pazienza nell'attesa di un decreto che non arriva mai (comunque non è una novità, no?).
Purtroppo la mia cronica mancanza di tempo non mi permette di scrivere un prontuario ricco di consigli per affrontare il TFA. Per fortuna ci ha pensato Orizzonte scuola e, questa volta, sembra davvero molto molto ben fatto.

Vi indico il link (http://diventareinsegnanti.orizzontescuola.it/2012/04/11/vademecum-per-accedere-al-tfa/) e vi allego l'intero articolo qui di seguito (per evitare che Orizzonte scuola disabiliti il link).
Ho inserito dei scritte in grassetto per segnalare i punti più interessanti. L'articolo è lungo, ma si legge rapidamente.

Riporto alla fine un altro articolo -molto utile- di Orizzonte scuola (vedi anche questo link: http://diventareinsegnanti.orizzontescuola.it/2012/04/16/faq-sul-tfa-tirocinio-formativo-attivo/): si tratta delle domande e dei dubbi più spinosi riguardo al TFA.

PER QUANTO RIGUARDA UN EVENTUALE CONGELAMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE NON SI SA ANCORA NIENTE: DOVRò ANDARE IN PROVVEDITORATO (= non sapranno niente) E DOVRò ANDARE A SENTIRE QUELLO CHE MI DIRANNO IN SEGRETERIA STUDENTI (del TFA, segreteria che ancora non esiste...).


Solo una cosa. Valutate le vostre capacità, le vostre competenze o i vostri titoli, scegliete più strade possibili (non solo una: ci vuole sempre almeno un'alternativa!) e definite il vostro piano d'azione.
Tradotto in termini più concreti: per vincere il TFA serve un punteggio. Quali capacità ho nelle materie d'esame? Posso ottenere punti extra (chi ha finito un master, chi ha qualche pubblicazione, chi...ecc... ha dei punti bonus).
In secondo luogo, a quante classi di concorso posso iscrivermi? (una, ma si possono tentare più esami per classi diverse. Non si potranno sostenere esami per la stessa classe di concorso in università diverse) Quale mi conviene di più?
Infine...se quest'anno non riuscissi ad entrare, cosa posso fare per impiegare il tempo in modo costruttivo? (Una possibile risposta potrebbe essere lavorare e studiare per un master -quelli a distanza sono molto comodi-).


Aggiornato al 10 aprile 2012. Finalità, durata, requisiti, Università che attivano il TFA, classi di concorso attivate e non attivate, l’esame di ammissione, cosa studiare, date delle prove, quanto costerà?, certificazione lingua inglese, frequenza e incompatibilità, tirocinio e supplenza, esame finale

Finalità
Il TFA  (Tirocinio Formativo Attivo) è il corso di abilitazione, di prossima attivazione, necessario per acquisire l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, così come definito dal dm 249/10 [Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)]
Secondo le indicazioni normative finora emanate è possibile accedere solo ad una classe di concorso per ogni anno di Tirocinio Formativo. Tuttavia bisogna evidenziare che il dm 354/98, che stabiliva gli ambiti disciplinari relativi alle abilitazioni per ambito (o a cascata) risulta tuttora in vigore.
Durata
Il corso ha durata annuale (60 CFU, di cui 19 ovvero 475 ore, di tirocinio diretto e indiretto), e può essere organizzato anche in modalità interateneo.

REQUISITI PER ACCEDERE AL TFA
Possono partecipare alle selezioni per l’accesso ai primi bandi al Tirocinio Formativo Attivo coloro che entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al test nazionale sono in possesso
  • di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal d.m. 39/98 e degli eventuali esami richiesti per poter avere accesso all’insegnamento;
  • di una laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale riconosciuta dal d.m. n. 22/2005 e degli eventuali crediti formativi per poter avere accesso all’insegnamento;
  • del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica, per i TFA di Scienze Motorie.
 IMPORTANTE!!!!

Per partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso (entro la data di scadenza di presentazione delle domande) di un piano di studi ritenuto idoneo per l’insegnamento
Puoi controllare se il tuo piano di studi è idoneo seguendo il percorso indicato in questa pagina – TFA Titoli di accesso
Recupero crediti – Non sarà possibile partecipare al TFA con riserva. E’ necessario possedere i titoli richiesti (e i crediti necessari) entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al test.
I docenti che entro l’anno accademico 2010/2011 erano in possesso di una delle lauree previste, ma non riescono a completare il percorso con gli esami o i crediti richiesti, potranno, senza limiti di anno accademico, acquisire i crediti o gli esami necessari per poi partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno.
Allo stesso modo, chi, nell’anno accademico 2010/2011, era iscritto a uno dei percorsi di laurea previsti per l’accesso al TFA, potrà partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno una volta in possesso dei requisiti necessari (laurea e crediti o esami).
La laurea triennale non costituisce titolo di accesso al TFA e in generale per l’insegnamento. E’ necessario completare il percorso con la laurea magistrale.
Sono altresì esclusi coloro che sono già in possesso dell’abilitazione per la stessa classe di concorso, ancorchè conseguita a cascata per effetto del dm 354/98. Il requisito di accesso è infatti chiarito nel decreto dell’11 novembre 2011: “Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto  a livello nazionale… ”


REQUISITI PER ACCEDERE IN SOVRANNUMERO AL TFA
Possono accedere in sovrannumero (senza dover sostenere le 3 prove di selezione)
  • i docenti che hanno superato l’esame di ammissione alla Ssis e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stessa (cosiddetti “congelati Ssis)
  • i docenti che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
In questo caso i docenti conseguono l’abilitazione per la stessa classe di concorso attraverso il compimento del Tirocinio Formativo Attivo senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.


UNIVERSITA’ CHE ATTIVANO IL TFA.
Il TFA si svolge presso le Università. Il Tfa si svolgerà con le classi di concorso attualmente in vigore, poichè l’iter per la redifizione delle stesse è ancora lungo. Per le classi di concorso di lingua straniera nella scuola media (A045) i corsi di TFA saranno distinti per singola lingua, mentre la doppia lingua (inglese + altra lingua comunitaria) sarà prevista solo nella laurea magistrale abilitante all’insegnamento, di prossima attivazione. Nel decreto del 14 marzo il Ministero ha indicato i posti generali per le lingue nella scuola media, spetta alle Università suddividerli tra le varie classi di concorso.[vedi ad es. Università di Bergamo]
Il Ministero ha emanato il decreto 14 marzo 2012 con  la suddivisione dei posti disponibili divisi per Università e classe di concorso. Vai al link 
Per una ricerca più rapida
In quale Università sarà attivata la mia classe di concorso (I grado)?
In quale Università sarà attivata la mia classe di concorso (II grado)?

CLASSI DI CONCORSO ATTIVATE E CLASSI DI CONCORSO NON ATTIVATE
N.B. Sono stati attivati i TFA per insegnamenti dei quali non esiste la relativa classe di concorso: Arabo, Cinese, Giapponese, Neogreco, Sloveno. Tirocinio Formativo Attivo: Cinese, Arabo e Giapponese le nuove discipline 
Escluse invece le classi di concorso da A001 ad A012, A014, A015, A040, A044, A053, A054, A055, A056, A062, A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069, A070, A073, A074, per le quali non è previsto un numero consistente di partecipanti. Non sono previsti corsi per A075  e A076.
Per mancanza di coordinamento tra le varie competenze del Ministero non è stata prevista neanche l’attivazione del TFA per tutte le discipline artistiche (A018, A021, A022, A027, A028, A024, A025)  e musicali (A031 – A032 e strumento musicale) che afferiscono all’AFAM, e pertanto è tutto rinviato al 2012/2013 [fonte FLC CGIL]. In questa fase non sono previsti percorsi neanche per gli ITP, per la formazione dei quali è allo studio una proposta interna alla Direzione del personale, ma i tempi di attuazione non sono ancora prevedibili.
In totale si tratta di 4.275 posti per la scuola secondaria di I grado e 15.792 posti per la secondaria di II grado secondo questa ripartizione per regioni.



 IMPORTANTE!!!!

L’ESAME DI AMMISSIONE
In cosa consiste la prova
  • a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
  • c) una prova orale
Il test: mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana. E’ predisposto dal Ministero (ad oggi si sono verificati dei ritardi Test per il TFA troppo facili. Sono da riscrivere [evito di definire con un termine molto maleducato chi ha considerato i test del tfa troppo facili]) e avrà contenuto identico, per ogni classe di concorso.
E’ costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso.
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30 (occorre cioè rispondere esattamente ad almeno 42 quesiti).

La prova scritta: E’ valutata in trentesimi (supera la prova chi consegue un risultato non inferiore a 21/30), è predisposta dalle Università secondo i seguenti criteri:
  • a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
  • b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
  • c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo;
  • d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo;
  • e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista comunque una prova di traduziono [che bello! Molto divertente e stimolante, direi...];
  • f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio. In questo caso il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque  non inferiore a 21/30.
La prova orale, predisposta dalle Università, è superata da chi consegue un risultato non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

Come si forma la graduatoria
La graduatoria, espressa in centesimi, sommerà i punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare con votazione non inferiore a 21/30 la prova scritta con votazione non inferiore a 21/30 e la prova orale con votazione non inferiore a 15/20 per la prova orale. A questi si aggiunge il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli.

 IMPORTANTE!!!!

I titoli valutabili per l’accesso. Sono indicati nell’allegato A del decreto e comprendono la valutazione del titolo di accesso (esami di profitto della laurea, e voto finlae), servizio svolto, titoli culturali e professionali)
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
Si suppone che il termine ultimo per acquisire i titoli valutabili sia la data ultima di presentazione delle domande, per evitare disparità di trattamento, dal momento che le graduatorie finali saranno a cura delle singole Università e quindi potrebbero essere gestite con tempi diversi.
Sono valutabili il servizio prestato e i titoli culturali.
Il servizio – E’ valutato il servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione (vale qundi anche il servizio svolto nella scuola paritaria)  nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnmenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre, secondo la seguente scansione:
a) 360 giorni: 4 punti
b) da 361 a 540 giorni: 6punti
c) da 541 a 720 giorni: 8 punti
d) da 721 giorni: 2 punti per ogni ulteriori 180 giorni.

N.B. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun caso integrata con altri candidati.
E’ ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma 16, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando.
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
Le prove sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

I titoli – dottorato di riceca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione punti 6

attivita’ di ricerca scientifica svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti.

valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti

votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.

 IMPORTANTE!!!!

COSA STUDIARE PER GLI ESAMI DI SELEZIONE AL TFA
La prova di accesso sarà disciplinare. I contenuti disciplinari sono quelli proposti dai programmi del  decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357.
Questi ultimi vanno integrati con i contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti
Non sono pertanto previste domande di pedagogia. Non è richiesto di studiare per intero i decreti indicati, bensì di estrapolare da questi (cioè i programmi dell’ultimo concorso ordinario, integrati dalle nuove indicazioni della Riforma) i contenuti relativi alla propria disciplina.


DATE DELLE PROVE DI SELEZIONE
Il Ministero non ha ancora emanato il calendario delle prove di selezione. Dall’ultimo incontro al Ministero, del 22 marzo 2012, i sindacati hanno ricevuto indicazioni sul periodo 20 giugno – 20 luglio 2012, salvaguardando le giornate in cui sono previsti adempimenti obbligatori degli esami di stato [fonte FLC CGIL]

 IMPORTANTE!!!!

Le prove saranno scaglionate per consentire ai docenti di partecipare alle prove selettive per più di una classe di concorso (non è ancora noto se sarà possibile congelare l’eventuale superamento della prova nel caso di ammissione a più classi di concorso).
Per la presentazione delle domande è necessario attendere i bandi delle Università.
Il test avrà data unica a livello nazionale, mentre la prova scritta e la prova orale saranno gestite dalle singole Università.

QUANTO COSTERA’ IL CORSO
Il decreto dell’11 novembre 2011 fissa un unico criterio, ossia “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, pertanto le spese sono a carico dei corsisti.
In linea generale l’indicazione è che il costo medio dovrebbe essere assimilato a quello di un anno accademico.

B2 LINGUA INGLESE E COMPETENZE DIGITALI
Il dm 249/10 dispone all’art. 3 comma 4:
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;
b) l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita’ di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, piu’ in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali.
Pertanto, alla fine del TFA, i docenti devono acquisire la certificazione di conoscenza della lingua inglese a livello B2 e le competenze digitali relative all’utilizzo di linguaggi multimediali.
E’ dunque previsto che il livello B2 è il livello di conoscenza della lingua richiesto alla fine del percorso del TFA, mentre non è richiesto nulla per quanto riguarda l’ammissione.
Il Ministero ha pubblicato il decreto n. 3889 del 07 marzo 2012 sui requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
Certificazione competenze in lingua straniera per il personale scolastico
Per quanto riguarda invece le competenze digitali il ministero non ha ancora fornito alcuna indicazione


 IMPORTANTE!!!!


FREQUENZA E INCOMPATIBILITA’
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e’ incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da’ diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati (sia in Italia che all’estero) [no master, neanche a distanza]
La frequenza alle attivita’ del tirocinio formativo attivo e’ obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione e’ subordinato alla verifica della presenza ad almeno
  • il 70% delle attivita’ degli insegnamenti di scienze dell’educazione
  • l’80% delle attivita’ di tirocinio diretto e indiretto
  • il 70% delle attivita’ di insegnamenti di didattiche disciplinarie
  • il 70% delle attivita’ dei laboratori pedagogico-didattici
L’attivita’ di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attivita’.

COSA SI STUDIA NEL TFA
a) insegnamenti di scienze dell’educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor. Il percorso di tirocinio contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita’ formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilita’.
c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico;
d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
Nella tabella 11, allegata al DM n. 249/2010, sono riportati le attività di tirocinio e i relativi CFU.
La valutazione del servizio svolto -
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi al tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche e 9 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

TIROCINIO E SUPPLENZA 
Il tirocinio si svolge in una delle istituzioni scolastiche accreditate con apposite convenzioni con le Università (possono essere sia scuole statali che paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti)
Nel caso in cui i docenti ammessi alla frequenza del TFA svolgano attivita’ di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione (scuole statali o paritarie), le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio  sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita’. (art. 15 comma 13 del dm 249/10).
Non è ancora chiaro se tale disposizione è valida unicamente se il servizio è svolto nella stessa classe di concorso o possa essere considerato valido, e in quali termin, il servizio in classe di concorso affine a quella del TFA.

ESAME FINALE
L’esame finale costituisce parte integrante del percorso di abilitazione e consiste:
a) nella valutazione dell’attivita’ svolta durante il tirocinio;
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio
La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attivita’ svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti all’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e fino a un massimo di
10 punti alla relazione finale di tirocinio. L’esame di tirocinio e’ superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e’ il voto di abilitazione all’insegnamento


 IMPORTANTE!!!!
Il TFA ha carattere transitorio. Quando entreranno a regime le lauree specialistiche abilitanti all’insegnamento il TFA costituirà l’ultimo anno della laurea.

Le pagine delle Università dedicate al TFA
Pagina del Ministero dedicata al Tirocinio Formativo Attivo
La normativa sul Tirocinio Formativo Attivo
Decreto 14 marzo 2012 – pubblicato in GU il 31 marzo 2012
Decreto 11 novembre 2011 -
Decreto n. 249 del 10 settembre 2011


Dubbi e domande sul TFA:


Le principali risposte alle domande più frequenti sul TFA elaborate da Lalla.

1) Quali sono i programmi ufficiali per prepararsi al TFA?
I programmi per sostenere le prove di accesso sono stati indicati, in via uffuciale, già nel decreto dell’11 novembre 2011 e da noi poi precisati nella Guida alle prove di accesso al TFA , che deriva proprio dalla lettura del decreto

2) E’ possibile partecipare alle selezioni per il TFA per una classe di concorso per la quale si è in graduatoria grazie al dm 354/98, cioè a cascata?
La risposta è negativa. Il requisito di accesso per partecipare alle prove di selezione è quello di “essere privi di abilitazione” per la classe di concorso considerata. Non ha importanza con quale procedura è stata conseguita l’abilitazione (il principio della cascata è determinato dal dm 354/98, secondo il quale l’abilitazione nella classe superiore permette di acquisire a cascata tutte le altre classi di concorso dell’ambito). Abilitazioni conseguite a cascata. Le si vuole rinnegare per provare il TFA



 IMPORTANTE!!!!

3) L’abilitazione acquisita per una classe di concorso comporterà, in base al dm 354/98, l’acquisizione delle altre abilitazioni comprese nell’ambito?
La possibilità che l’abilitazione per singola classe di concorso comporti l’acquisizione anche delle abilitazioni delle altre classi di concorso comprese nell’ambito disciplinare, è ancora da discutere. Il TFA era stato pensato infatti per le nuove classi di concorso, ma la ridefinizione di queste ultime è ancora lontana, per cui si sta facendo partire il TFA con le vecchie classi di concorso, in un impianto normativo non ben definito.
La normativa finora pubblicata non ha eliminato il valore del dm 354/98 sulla possibilità di abilitazione per ambito. Ma questo è un argomento ancora non affrontato negli incontri al ministero, pertanto si avrà modo di riparlarne. Pubblicheremo gli eventuali aggiornamenti sulla problematica.


 IMPORTANTE!!!!


4) E’ possibile provare l’accesso al TFA per più di una classe di concorso?
Sì, nell’ultimo incontro al Ministero è stato chiarito che le prove saranno scaglionate in più giorni (nel periodo 20 giugno – 20 luglio) per consentire la partecipazione a più classi di concorso. Non è invece possibile tentare la prova per la stessa classe di concorso in atenei diversi, poichè il test si svolgerà lo stesso giorno per tutte le università. Non è ancora chiaro il sistema di eventuale congelamento di una ammissione nel caso del superamento della prova per più di una classe di concorso.

5) L’abilitazione conseguita avrà valore su tutto il territorio nazionale?
Sì, l’abilitazione conseguita sarà spendibile in tutto il territorio nazionale.


 IMPORTANTE!!!!

6) L’abilitazione acquisita permetterà l’accesso nelle Graduatorie ad esaurimento?
No, l’attuale normativa (Legge n. 296 del 2006) non consente nuovi inserimenti nelle Graduatorie ad esaurimento.
L’abilitazione conseguita permetterà di accedere
  • alla II fascia delle Graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati ma non inseriti in Graduatoria ad esaurimento
  • ai concorsi
  • al reclutamento nelle scuole paritarie.
Leggi l’articolo A cosa serve il TFA?

7) Sarà possibile svolgere supplenze durante il TFA?
Non è possibile rispondere in maniera precisa a tale quesito. Dipende da condizioni sia personali che oggettive (ad es. il livello di stress che si è capaci di sopportare, gli impegni familiari, la distanza tra luogo di residenza, di lavoro, e di studio, la capacità personale di organizzazione e quella dell’università in cui ci si iscrive, dal numero di ore della supplenza).
Bisogna però precisare che in caso si stia svolgendo una supplenza il dm 249/10 prevede “Nel caso in cui i soggetti di cui al precedente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, le convenzioni di cui all’art. 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività”




8) La frequenza alle lezioni del TFA è obbligatoria?
La frequenza alle attivita’ del tirocinio formativo attivo e’ obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione e’ subordinato alla verifica della presenza ad almeno
  • il 70% delle attivita’ degli insegnamenti di scienze dell’educazione
  • l’80% delle attivita’ di tirocinio diretto e indiretto
  • il 70% delle attivita’ di insegnamenti di didattiche disciplinarie
  • il 70% delle attivita’ dei laboratori pedagogico-didattici
9) Il TFA è un tirocinio retribuito?
No, non è prevista la retribuzione per la frequenza del corso e lo svolgimento del tirocinio. Le spese inoltre sono a totale carico del corsista. [in questi giorni i medici specializzandi stanno protestando perché svolgono il loro lavoro con una "misera" borsa di circa 1700€ -noi prenderemo meno quando insegneremo- che -questo il motivo dell'agitazione- ora verrà tassata. Pur convinto che, tutto sommato, è giusto che questi medici siano pagati così tanto -lavorano come schiavi e fanno il lavoro degli altri medici- mi chiedo come mai noi, che all'interno del TFA faremo ben 475 ore di insegnamento, oltre a non essere pagati, dovremo pagare!!!! E' uno scandalo!!!!]

10) I docenti di ruolo possono partecipare al TFA?
Stante l’attuale normativa (decreto 11 novembre 2011) , il docente di ruolo potrà partecipare alla selezione per il TFA, a meno che il decreto finale non ponga tale limitazione che finora non è emersa
E’ innegabile però che se da un lato deve essere sempre data ai docenti la possibilità di crescita professionale, dall’altro il numero programmato per il TFA subisce in tal modo uno sfasamento.
Leggi l’articolo I docenti di ruolo potranno partecipare al Tirocinio Formativo Attivo?



Nessun commento: